di ssilvestre » gio mar 04, 2010 2:30 pm
Sono d'accordo sulla deriva che il volontariato stà assumendo nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Sempre più spesso le amministrazioni pubbliche si rivolgono alle organizzazioni di volontariato a cui affidano servizi, sottaendoli al mondo della cooperazione sociale, per ottenre risparmi di gestione necessari a far quadrare i conti. La cosa grave è che molte organizzazioni cascano nella "trappola" inseguendo il miraggio dei contributi che ne derivano, senza però redersi conto che l'assunzione di questi servizi, senza una condivisione strategica di lungo respiro, comportano responsabilità di carattere etico.
Il governo è già intervenuto lo scorso anno con un decreto sulla competitività da cui è scaturita la necessità di fare ordine nel mondo del non-profit che negli ultimi tempi ha occupato spazi e ruoli che non gli competono sottraendo opportunità al mondo dell'impresa sociale.
Purtroppo, dalle procedure di assegnazione dei servizi mediante appalti, si è passati all'assegnazione degli stessi servizi mediante convenzioni, anche onerose, ma con assegnazione diretta.
Queste situazioni andrebbero monitorate da chi ha il compito di vigilare (Agenzia delle Onlus ndr) ma purtroppo quest'organismo interviene solo su specifica segnalazione.
Lo strumento del modello EAS, indrodotto con il decreto legiltivo di fine 2008, servirebbe proprio per far emergere situazioni non corrette nella gestione delle attività non commerciali, ma purtroppo dalla verifica sono escluse proprio le organizzazioni di volontariato registrate negi albi.
Da questa situazione pirandelliana emerge l'urgente necessità di una revisione della legge 266/91 che sancisca, in maniera inequivocalibe, alcuni concetti che sono alla base dell'agire del volontariato:
- assoluta gratutà delle prestazioni effettuate non solo dai volontari (come prevede attualmente la legge) ma anche dall'associazione stessa;
- effettuazione delle attività previste dallo statuto dell'associazione esclusivamente con l'apporto dei volontari ( e non da personale retribuito come avviene ormai troppo spesso, fermo restando il personale necessario per la gestione amministrativa e contabile);
- l'attività dell'associazione deve essere rivolta esclusivamente a favore di persone esterne (e non a soci);
- le attività delle ODV devono rispettare il principio di "solidarietà sociale" è cioè essere indirizzate a categorie di cittadini in condizione di svantaggio o necessità e non alla totalità o generalità della popolazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Partendo da questi punti fondamentali, ne consegue che tutto l'impianto normativo attualmente in vigore è totalmente inadeguato in quanto pura enuncazione di principi che di fatto hanno consentito nel tempo applicazioni molto "creative".
Sergio Silvestre
Comitato Regionale del Volontariato